Art. 7.

      1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce un catasto dei siti dedicati ad attività estrattive esistenti, abbandonati o dismessi.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare i siti di cava dismessi, a valutare la loro possibile riutilizzazione o recupero ambientale e a stabilire gli interventi finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei soggetti interessati.
      3. Ai fini di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche su istanza del proprietario del sito, a elaborare un progetto di risistemazione o di riutilizzo del sito.
      4. Qualora il proprietario non intraprenda i lavori stabiliti nel progetto di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dall'ingiunzione disposta dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse regioni o province autonome possono ordinare l'esproprio del sito e l'area di sedime della cava abbandonata è acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio regionale o della provincia autonoma.
      5. L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione di cui al comma 4, previa

 

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notifica all'interessato, costituisce titolo per l'acquisizione nel patrimonio regionale o della provincia autonoma e per la relativa trascrizione nei registri immobiliari ai sensi del medesimo comma 4.